Art. 2.
(Ricognizione delle terre abbandonate).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono all'individuazione delle terre che, in base a oggettivi e univoci elementi, si presentano come abbandonate dai relativi proprietari e da qualsiasi avente diritto da almeno venti anni.
      2. Ai fini del comma 1, costituiscono elementi idonei all'individuazione la totale assenza di colture, di utilizzo e di manifestazioni di possesso continuativo, nonché informazioni concordi raccolte in loco.
      3. L'accesso alle informazioni dei registri immobiliari ai fini della presente legge da parte del comune è esente da oneri e da spese.